Registrati per ricevere le news sui corsi
Registrati per ricevere le news sui corsi
AI fine di stabilire l'esistenza, o meno, dell'obbligo di certificazione sanitaria in relazione all'esercizio dell'attività sportiva non agonistica, il Ministero della Salute, con nota esplicativa del 16 giugno 2015, e successiva nota integrativa del 28 ottobre 2015, ha stabilito che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sentito lo stesso Ministero, impartisse alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva idonee indicazioni finalizzate a distinguere, nell'ambito di tali attività, le diverse tipologie di tesseramento, di seguito elencate:
Ciò premesso, all'esito dei confronti intercorsi tra il Ministero della Salute ed il CONI, si forniscono le seguenti indicazioni, relativamente alle quali lo stesso Ministero della Salute ha espresso, in data 30 maggio 2016, il proprio parere favorevole e definitivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva sono tenuti ad uniformare il proprio regime normativo in materia di certificazione sanitaria riferita all'attività sportiva non agonistica rispetto alle indicazioni di seguito riportate.
a) Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate.
Per questa categoria di tesserati, ancorché non svolga attività agonistica (in relazione alla
quale già esiste - e rimane invariato - l'obbligo di certificazione di idoneità prevista dal D.M.
18-2-1982), sussiste l'obbligo del certificato di idoneità non agonistico, così come individuato
dall'art. 42 bis della legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle Linee Guida del Ministero della
Salute in data 8 agosto 2014.
Rientrano nell'ambito della categoria "tesserati che svolgono attività sportive regolamentate"
tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal
CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle
Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva, ad eccezione di quelle
previste nell'ambito del successivo punto b).
b) Tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico.
I tesserati di cui alla presente categoria non sono tenuti all'obbligo di certificazione sanitaria,
ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell'avvio dell'attività sportiva.
Rientrano nell'ambito della categoria "tesserati che svolgono attività sportive che non
comportano impegno fisico" tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che
svolgono le seguenti attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate
alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di
Promozione Sportiva, caratterizzate dall'assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare:
Discipline degli Sport di Tiro (Tiro a segno, Tiro a volo, Tiro con l'arco, Tiro dinamico
sportivo)
Discipline del Biliardo Sportivo
Discipline delle Bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e
combinato)
Discipline del Bowling
Discipline del Bridge
Discipline della Dama
Discipline dei Giochi e Sport Tradizionali (discipline regolamentate dalla FIGEST)
Discipline del Golf
Discipline della Pesca Sportiva di superficie, ad eccezione delle specialità del Long
custing e del Big Game (Pesca d'altura)
Discipline degli Scacchi
Disciplina del Curling e dello Stock sport
Nell'alveo della categoria sub b) rientrano, inoltre, le altre attività facenti capo alle
Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione
Sportiva il cui impegno fisico sia evidentemente minimo (ad es., Aeromodellismo,
Imbarcazioni Radiocomandate, Attività sportiva Cinotecnica).
c) Tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti).
Infine, non sono sottoposti all'obbligo di alcuna certificazione sanitaria le persone fisiche che
siano state dichiarate "non praticanti" delle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline
Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche per il tramite della società o
associazione sportiva di affiliazione. Tale specifica qualità dovrà essere espressa all'atto del
tesseramento con inserimento in un'apposita categoria all'uopo istituita dal soggetto
tesserante.
L’adempimento della Certificazione Unica deve essere assolto anche dagli enti non commerciali di tipo associativo, come le associazioni sportive dilettantistiche, che corrispondono redditi nell’ambito dei rapporti di collaborazione sportiva e amministrativogestionale. A partire dal 2015 i sostituti d’imposta devono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel "CUD", sia altri redditi di lavoro autonomo, provvigioni e "redditi diversi", fino ad allora certificati in forma libera. Con riferimento al periodo di imposta 2015, la Certificazione Unica deve essere rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico", entro il 29 febbraio 2016 e successivamente deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario", entro il 7 marzo 2016, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 15 gennaio 2016). La consegna al percettore deve avvenire in formato cartaceo, pur essendo consentita la trasmissione in formato elettronico, nel caso in cui il sostituto sia certo che il destinatario possa riceverla correttamente e stamparla per i successivi adempimenti posti a suo carico dalla normativa vigente in materia.
![]() |
Scarica il Documento Completo |
Per scaricare il decreto, clicca l'icona qui sotto
![]() |
Decreto di Proroga |
![]() |
Stage di CrossFitDomenica 12 Aprile 2014 Via Romolo Gessi, 14 - Brescia Per Info costi/prenotazioni: Pagina Evento: http://www.csen-brescia.it/formazione/stage-crossfit |