Registrati per ricevere le news sui corsi
Registrati per ricevere le news sui corsi
Cari Associati,
di seguito il chiarimento rispetto all'obbligatorietà della comunicazione unica dei collaboratori relativa all'anno 2014.
A partire dal 2015 per il periodo d’imposta 2014, per effetto D.Lgs. 21.11.2014, n. 175, pubblicato in G.U. 28 novembre 2014, n. 277 (meglio conosciuto come Decreto "Semplificazioni fiscali"), i sostituti d’imposta dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio. Si tratta nella sostanza di un ulteriore adempimento a carico dei sostituti d’imposta necessario per rendere operativa la “dichiarazione precompilata” stabilita dallo stesso decreto. Vediamo se e in che misura sono coinvolti anche i sodalizi sportivi (con una postilla a seguito del Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 12 febbraio).
L’adempimento della Certificazione Unica deve essere assolto anche dagli enti non commerciali e in particolare dalle associazioni sportive dilettantistiche che corrispondono redditi nell’ambito dei rapporti di collaborazione sportiva e di collaborazione amministrativa-gestionale inquadrati ai fini fiscali tra i redditi diversi, ex art. 67, lett. m), T.U.I.R.
L’obbligo deve essere assolto anche per i redditi rientranti nella fascia di esenzione Irpef.
Appare utile in questa sede ricordare il trattamento tributario dei compensi sportivi:
2) I redditi compresi tra i 7.500,00 e i 28.158,28 euro annui sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta all’aliquota del 23% maggiorata dell’aliquota di compartecipazione delle addizionali all’Irpef (addizionale regionale e comunale);
3) I redditi superiori ai 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo d’acconto all’aliquota del 23% maggiorata dell’aliquota di compartecipazione delle addizionali all’Irpef (addizionale regionale e comunale).
Sono esclusi dalla formazione del reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
I soggetti che percepiscono i rimborsi in oggetto devono presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO o 730) quando:
- i compensi di cui all’art. 67, co. 1 lett. m) superino complessivamente la somma di € 28.158,28 in un anno solare;
- i medesimi compensi, pur non superando la soglia di 28.158,28, non costituiscono l’unico reddito per il percipiente. Infatti, in presenza di altri redditi, i compensi erogati per l’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, e cioè compresi nella fascia tra i 7.500,00 e i 28.158,28 concorrono a formare la base imponibile ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni IRPEF.
I compensi percepiti in fascia esente e cioè fino ai 7.500.00 vanno dichiarati ai soli fini informativi solo se il percipiente possiede altri redditi. I redditi in fascia esente non concorrono a formare la base imponibile ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni IRPEF.
Viceversa, non sono tenuti alla compilazione né del modello UNICO né del 730 i soggetti che, nel periodo d’imposta, hanno percepito esclusivamente compensi sportivi fino a € 28.158,28.
Allo stesso tempo le associazioni sportive dilettantistiche, in qualità di sostituti d’imposta, devono:
consegnare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta a quello cui si riferiscono i redditi certificati, ai percettori dei redditi, la certificazione delle indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spese, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici ancorchè rientranti nell’esenzione fiscale (quindi anche quelli fino a € 7.500,00) e
inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), ad esclusione dei rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
E' bene sottolineare che non sarà più possibile compilare la certificazione in forma libera ma tale documento dovrà essere elaborato sulla base del modello di Certificazione Unica predisposta dal Ministero.
A partire dall’anno 2015 i sostituti di imposta dovranno anche trasmettere (entro il 7 marzo 2015) la certificazione unica. Essa costituisce un adempimento aggiuntivo alla dichiarazione dei sostituti d’imposta pur contenendo gli stessi dati. Nella certificazione unica dovranno inoltre comunicare oltre ai compensi sportivi anche i redditi di lavoro dipendenti e assimilati e i redditi di lavoro autonomo corrisposti.
Viene prevista l'applicazione di un'apposita sanzione in misura fissa, pari a euro 100, per ogni certificazione nei casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, senza applicazione dell'aggravante in caso di concorso di violazioni e continuazione. Nel caso di errore nella trasmissione della certificazione, la sanzione suddetta non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Da segnalare che l’Agenzia delle Entrate in occasione di un incontro con la stampa specializzata il 29 gennaio scorso ha negato l’opportunità di ricorrere al ravvedimento operoso per sanare eventuali errori.
Allo stato attuale non si comprende bene la necessità di comunicare anche i redditi compresi nella fascia esente che non hanno alcun impatto sulla determinazione dell’imposta aggravando di un ulteriore onere gli enti sportivi dilettantistici. Allo stesso modo non si comprende la necessità di duplicare i dati mediante la trasmissione della dichiarazione 770 relativa ai sostituti d’imposta.
La dichiarazione precompilata, rubricata sotto il capitolo delle "semplificazioni fiscali", come spesso accade in Italia, nella legislazione tributaria, rischia di diventare l’ennesimo balzello, di dubbia utilità per i contribuenti e gravante sui sostituti d’imposta, di cui non si avvertiva alcuna necessità.
Con riferimento alla Risoluzione Ministeriale 24 gennaio 1994, protocollo 5/3398 secondo la quale "Per quanto riguarda i locali adibiti a palestra si ritiene di confermare, secondo quanto già espresso nella circolare n° 7 del 3 maggio 1983, l'intassabilità di quella parte destinata esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva e la cui utilizzazione è riservata ai soli praticanti, in quanto su di essa non può esservi produzione di rifiuti" e alla Risoluzione ministeriale 14 marzo 1987 Protocollo 8/1868 ("... la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, a prescindere dalla circostanza che detti impianti siano ubicati nei locali o su aree scoperte, non va assoggettata a tributo..."), l'Associazione (vale anche per una Società Sportiva Dilettantistica) può chiedere all'Ufficio Tributi di usufruire dell'agevolazione sopra indicata indicando quanti mq sono destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva e quindi non idonei a produrre rifiuti.
Come già notificato, riportiamo la comunicazione del Presidente Nazionale riguardo l'importanza della comunicazione dei tesserati al comitato periferico.
![]() |
Stage di CrossFitDomenica 12 Aprile 2014 Via Romolo Gessi, 14 - Brescia Per Info costi/prenotazioni: Pagina Evento: http://www.csen-brescia.it/formazione/stage-crossfit |