PREMESSA
L’iscrizione di associazioni e società sportive dilettantistiche nel Registro Coni, pone il problema della valenza dell’iscrizione stessa ai fini della fruizione delle agevolazioni a favore dello sport dilettantistico.
I problemi che attualmente si pongono all’interprete sono i seguenti:
- se l’iscrizione sia costitutiva del carattere sportivo del sodalizio;
- se l’iscrizione sia obbligatoria ai fini della fruizione del regime fiscale agevolato;
- se l’iscrizione ottenuta senza il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, sia opponibile all’Amministrazione Finanziaria;
- se, in caso di mancata iscrizione nel Registro, ma in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, possa essere comunque applicato il regime fiscale agevolato.
1. EVOLUZIONE NORMATIVA
- In base al Decreto Legislativo 242/1999 (art. 5, comma 5 lettera c), D.lgs. 23/07/1999, n. 242), il Consiglio Nazionale del CONI rilascia il riconoscimento ai fini sportivi, individuando pertanto il CONI quale unico organismo certificatore della natura sportiva di un sodalizio, ai fini dell’unicità dell’ordinamento sportivo.
Il Consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
…
c)delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell’eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina;
art. 5, comma 5, lettera c), D.lgs. 23/07/1999, n. 242
Tale competenza, in base allo statuto del Coni, può essere dallo stesso delegata alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva, che possono provvisoriamente riconoscere la natura sportiva dell’ente che viene affiliato; la certificazione definitiva, però, può essere rilasciata solo dal Coni.
- modalità di funzionamento del registro stesso.
ART. 90
20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:
a)associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
b)associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
c)società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.
21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l’eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della 31 gennaio 1992, n. 138.
22. Per acceder ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l’avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.
art. 90, commi 20, 21, 22, L. 289/2002 (abrogati con D.L. 72/2004, convertito dalla L. 128/2004)
L’abrogazione dei commi dal 20 al 22 dell’art. 90, della L. 289/2002, operata con la L. 128/2004), ha determinato un evidente vuoto normativo.
- L’articolo 7, comma 2, del D.L. 136/2004, convertito dalla L. 186/2004, ha ripristinato l’ordine: nel confermare che il Coni è l’unico soggetto certificatore dell’attività sportiva dilettantistica, dispone che per godere delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 90 della L. 289/2002, è necessario che i sodalizi sportivi siano certificati dal Coni stesso.
La nuova disposizione, seppur prevedendo la trasmissione da parte del Coni all’Amministrazione Finanziaria dell’ “elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche”, nulla dice circa le modalità per l’ottenimento del riconoscimento e circa l’istituzione del registro.
Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica
1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI e' unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità' dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.
- Il Coni, con propria delibera n. 1288 dell’11/11/2004, in via amministrativa, ha provveduto a fissare le modalità da seguire per ottenere il riconoscimento:
-viene istituito un nuovo Registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche;
-alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate riconosciute ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti è attribuita la delega del riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica);
-il riconoscimento definitivo ai fini sportivi si ottiene mediante iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.
delibera
Delibera Coni n. 1288 del 11/11/2004
L’allegato alla delibera n. 1288/2004, indica le modalità di formazione e funzionamento del Registro.
NORME PER L’ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Articolo 1
Il CONI istituisce, in forma telematica, il Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, di seguito denominato “Registro” allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi di cui all’articolo 5, comma 5 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n° 242
2) Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale del CONI ed è oggetto di verifica annuale anche ai fini della trasmissione al Ministero della economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, dell’elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, ai sensi del comma 2 dell’articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n° 186;
3) Il Registro è distinto in tre sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative
4) Il registro si articola in due parti:
a) una generale consultabile presso il Comitato Provinciale del CONI territorialmente competente o da chiunque si connetta al sito internet istituzionale e contenente: il numero di iscrizione (provvisorio e definitivo), la sezione di appartenenza, la denominazione completa dell’associazione o società sportiva dilettantistica, la città e la provincia della sede, l’indicazione della Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata e/o Ente di Promozione Sportiva a cui l’associazione/società è affiliata.
b) una analitica la cui consultazione sarà riservata ad utenti selezionati dotati di accesso riservato e contenente ulteriori informazioni circa l’associazione/società sportiva tra cui, a titolo di esempio non esaustivo, la data di sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello Statuto, i riferimenti identificativi dell’eventuale atto pubblico inclusi quelli relativi all’iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche ovvero al Registro delle Imprese, codice fiscale e/o partita IVA dell’associazione/società, estremi identificativi della sede sociale ed indirizzo per la corrispondenza se diverso dalla sede, codice fiscale, indirizzo e recapiti telefonici del legale rappresentante ovvero del rappresentante di sezione in caso di polisportiva. Nella parte analitica si terrà traccia, inoltre, di tutte le modificazioni intervenute nella ragione sociale, negli amministratori, nei dati di affiliazione.
Articolo 2
1) L’iscrizione è contraddistinta da un numero generato automaticamente dal software di gestione composto da elementi alfanumerici indicanti la data della richiesta di iscrizione, il numero d’ordine, il codice di affiliazione alla FSN/DSA/EPS e lo stato della richiesta stessa (provvisoria o definitiva).
2) L’iscrizione al Registro ed il rinnovo annuale possono essere subordinati al versamento di una quota la cui entità e destinazione sono individuate con apposita determinazione del CONI.
(segue)
Articolo 3
1) Possono essere iscritte al Registro le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica, in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n° 289 e successive modificazioni, dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate e/o Ente di Promozione Sportiva cui esse sono affiliate.
2) La richiesta di iscrizione al Registro è presentata utilizzando la modulistica disponibile sul web e presso il Comitato Provinciale del CONI di riferimento
3) La compilazione ed invio del modulo telematico determina l’iscrizione provvisoria. Il Comitato Provinciale CONI di riferimento provvede all'accertamento dell’identità del legale rappresentante dell’associazione/società richiedente nonché della sussistenza dei requisiti previsti.
4) La costituzione dell’associazione/società nonché il possesso dei requisiti indicati al comma 1, sono certificati da una dichiarazione che il legale rappresentante ovvero un suo delegato presenta al Comitato Provinciale CONI di riferimento, nelle forme previste dalle norme di legge vigenti. In caso di iscrizione via web, la validazione della stessa presso il Comitato Provinciale del CONI di riferimento deve avvenire entro cinque giorni dalla trasmissione del modulo via internet. Trascorso questo periodo la richiesta telematica si ritiene priva di qualsiasi effetto.
5) All’iscrizione definitiva nel Registro delle associazioni/società sportive dilettantistiche si dispone con provvedimento del Segretario Generale del CONI ovvero un suo delegato.
6) Il CONI, attraverso gli uffici preposti, procede tramite verifica “campione”, al controllo della veridicità della dichiarazione di cui al precedente comma disponendo la revoca dell’iscrizione in caso di accertata non veridicità della stessa. Avverso il procedimento di revoca è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI da proporre entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento.
Articolo 4
1) Le associazioni/società sportive iscritte al Registro comunicano con le stesse modalità previste all’articolo 3 tutte le modificazioni intervenute nei propri dati entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
Articolo 5
1) Sono cancellate dal Registro, con provvedimento del Segretario Generale del CONI ovvero un suo delegato, le associazioni/società sportive che:
a) ne facciano espressa richiesta;
b) perdano i requisiti per l’iscrizione;
c) non comunichino le variazioni intervenute ai sensi del precedente articolo 4;
Articolo 6
1) In attesa della prima attuazione delle presenti norme, ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 2, del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n° 186, all’Agenzia delle entrate è inviato l’elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, redatto sulla base dei dati forniti – per la stagione 2003/04 oppure anno sportivo 2004 – dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e/o dagli Enti di Promozione Sportiva, come da delibere del Consiglio Nazionale n° 1197/2001 e n° 1225/2002.
Allegato alla Delibera Coni n. 1288 del 11/11/2004
Ad oggi pertanto, è possibile delineare il seguente quadro riassuntivo:
a)è stabilito dalla legge (art. 7, comma 2, D.L. 136/2004, convertito dalla L. 186/2004) che il Coni è l’unico ente certificatore della effettiva attività sportiva svolta;
b)la medesima legge prevede che le agevolazioni fiscali previste dall’art. 90 della L. 289/2002 si applicano esclusivamente ai soggetti riconosciuti dal Coni;
c)la legge nulla stabilisce in merito alle modalità da seguire per l’ottenimento del riconoscimento;
d)il Registro del Coni viene istituito in via amministrativa con deliberazione del Coni (n. 1288 dell’11/11/2004).
2. ISCRIZIONE AL REGISTRO: COSTITUTIVA DEL CARATTERE SPORTIVO DEL SODALIZIO?
Esistono due correnti di pensiero, circa la natura dell’iscrizione al Registro Coni da parte di un’associazione o società sportiva dilettantistica:
1)la prima, propende per l’efficacia costitutiva dell’iscrizione, ovvero che con l’inserimento nel Registro l’ente acquisisca a priori lo status “sportivo dilettantistico”;
2)la seconda, sostiene che l’iscrizione non sia costitutiva del carattere sportivo dilettantistico del sodalizio.
Inoltre, poiché l’art. 7, comma 2, del D.L. 136/2004 stabilisce che il Coni è l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche, verrebbe praticamente dato mandato al Coni medesimo di regolamentare in via amministrativa le modalità per attuare il riconoscimento.
Secondo questa corrente di pensiero, la certificazione del Coni non rappresenterebbe la conditio sine qua non per assumere lo status di soggetto sportivo dilettantistico.
3. ISCRIZIONE AL REGISTRO: OBBLIGATORIA PER LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI?
3.1 – L’art. 90 L. 289/2002
L’iscrizione al Registro è da ritenersi indispensabile per la fruizione delle agevolazioni fiscali previste specificatamente per le associazioni e le società sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni ed espressamente richiamate dall’art. 7, comma 1, L. 186/2004.
1. …, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, …
art. 7, comma 1, L.27/07/2004, n. 186
Ma vediamo, nel dettaglio, quali sono le disposizioni contemplate dall’art. 90:
-comma 1. estensione dell'applicazione delle norme di cui alla 398/1991 e delle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche anche alle società sportive dilettantistiche (o cooperative);
-comma 3. estensione alle collaborazioni amministrativo gestionali del trattamento tributario previsto dall'art. 67, lettera m) del DPR 917/1986 (compensi erogati a favore degli sportivi dilettanti); incremento a euro 7.500,00 del limite per l’esenzione ai fini IRPEF;
-comma 4. esonero dall’obbligo di operare la ritenuta del 4% sui contributi erogati alle associazioni e società sportive dilettantistiche per il Coni, le Federazioni e gli Enti di promozione sportiva;
-comma 5. fissazione dell’imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi e variazioni di statuto e trasformazioni delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
-comma 7. estensione dell’esenzione da tasse di concessioni governative per le società e associazioni sportive dilettantistiche;
-comma 8. configurazione dei corrispettivi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche sino a € 200.000,00 quali spese di pubblicità per il soggetto erogante;
-comma 9. detraibilità delle erogazioni liberali fino a € 1.500,00 a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
-comma 10. esclusione da IRAP dei compensi erogati ai sensi dell’art. 67 lettera m), del DPR 917/1986 (compensi erogati a favore degli sportivi dilettanti);
-comma 11. esclusione dell’applicazione delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche;
-comma 12. istituzione del Fondo di garanzia presso il credito sportivo.
Relativamente a tutte queste disposizioni, la legge richiede espressamente il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni (ovvero, l’iscrizione al Registro).
ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI:
NECESSARIA AI FINI DELLA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI
SENZA IL RISCHIO DI UN ACCERTAMENTO
B) Le altre agevolazioni
Dovrebbe essere chiaro a tutti gli operatori del mondo sportivo dilettantistico, che le agevolazioni specifiche del settore non si esauriscono in quelle citate dall’art. 7, comma 1, della L. 186/2004, sopra analizzate.
Infatti, le principali agevolazioni a favore del mondo sportivo non sono citate dal più volte richiamato art. 7, comma 1, della L. 186/2004 che prevede che (solo?) le disposizioni sopra analizzate dell’art. 90 della L. 289/2002 “si applicano alle società o associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni” (ovvero che sono iscritte al Registro); ci riferiamo, in particolare:
-alla decommercializzazione dei corrispettivi specifici percepiti dai soci e tesserati, di cui al comma 3 dell’art. 148 del DPR 917/1986,
-al regime forfetario di cui alla L. 398/1991,
-alla possibilità di erogare compensi agli sportivi dilettanti con un regime fiscale agevolato (artt. 67 e 69 del DPR. 917/1986 e norme collegate).
E’ necessario, anche per poter fruire di queste agevolazioni, essere iscritti nel Registro, oppure è sufficiente l’esercizio effettivo di attività sportiva dilettantistica, nel rispetto delle norme di riferimento (norme statutarie, affiliazione, ecc.)?
Analizzando le singole disposizioni istitutive di tali agevolazioni, è comunque sempre individuabile l’utilizzo da parte del legislatore delle locuzioni “associazioni sportive dilettantistiche”, “organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche”: che valenza dare a queste definizioni, nella malaugurata ipotesi in cui i soggetti fruitori delle agevolazioni non siano iscritti al Registro del Coni? Come potersi difendere, e con quali argomentazioni, da un accertamento mosso in sede di verifica?
Analizziamo nel dettaglio le singole disposizioni:
1)art. 67 T.U.I.R. dettato per “qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”.
Il riconoscimento da parte delle Federazioni sportive nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva, potrebbe non equivalere all’iscrizione nel Registro Coni: un’associazione o società sportiva dilettantistica potrebbe affiliarsi ad una Federazione /EPS, senza iscriversi al Registro Coni!
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
art. 67, comma 1, lett. m), DPR 917/1986 ( T.U.I.R.)
2)art. 148, comma 3, DPR 917/1986 ( T.U.I.R.) e art. 4, comma 4, DPR 633/1972, circa la decommercializzazione dei proventi conseguiti da associazioni (e società) sportive dilettantistiche nei confronti dei soci e tesserati.
Il requisito richiesto dalla legge per la fruizione dell’agevolazione, in questo caso, non sarebbe l’iscrizione nel Registro del Coni, bensì l’essere un’associazione “sportiva dilettantistica” (l’estensione a favore delle società si rinviene nel comma 1 dell’art. 90, L. 289/2002):
3 - Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati
art. 148, comma 3, DPR 917/1986 ( T.U.I.R.)
4 - … Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali
art. 4, comma 4, DPR 633/1972
3)legge 398/1991, che disciplina l’applicazione del “regime forfetario” (anche in questo caso, l’estensione a favore delle società si rinviene nel comma 1 dell’art. 90, L. 289/2002).
La norma è rivolta in generale al mondo associativo e non solo alle associazioni e società sportive dilettantistiche (associazioni senza fini di lucro e pro loco, art. 9-bis, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417; associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, art. 2, comma 31, legge 24 dicembre 2003, n. 350): pertanto, in caso di mancata iscrizione nel Registro Coni, ove l’ente mantenga i requisiti per essere definito “ente non commerciale”, l’agevolazione continuerebbe ad essere applicabile.
1 - Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2.
art. 1, comma 1, L. 398/1991
Sulla base di quanto esposto, poiché le sopra elencate agevolazioni non sono tra quelle previste dall’art. 90 della L. 289/2002 e richiamate dall’art. 7, comma 1, della L.186/2004, bensì sono sancite da altre norme tributarie, si ritiene che possa essere intrapresa un’attività di difesa in caso di contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria della mancanza di iscrizione nel Registro del Coni.
Evidentemente, prescindendo dall’iscrizione al Registro, farà carico al contribuente la dimostrazione - con l’onere della prova da parte dell’ente - del proprio status “sportivo dilettantistico”.
Comunque, onde non rischiare di incorrere in pericolosi rilievi durante una eventuale verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria, è da ritenere sempre ecomunque opportuno procedere con l’iscrizione al Registro Coni.
ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI:
NECESSARIA AI FINI DELLA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI
SENZA IL RISCHIO DI UN ACCERTAMENTO
4. ISCRIZIONE AL REGISTRO OTTENUTA SENZA IL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE: OPPONIBILITÀ ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA?
Trattasi dell’ipotesi in cui un’associazione o società (sportiva dilettantistica) ottenga l’iscrizione nel Registro del Coni, senza avere in realtà i requisiti necessari per l’iscrizione, quali, ad esempio:
-statuto non conforme al combinato dettato dell’art. 90, comma 18, della L. 289/2002 e dell’art. 148, comma 8, del DPR 917/1986 ( T.U.I.R.);
-attività effettivamente esercitata diversa da quella sportiva dilettantistica;
-statuto sprovvisto dei requisiti di pubblicità previsti dall’art. 148, comma 8, del T.U.I.R., ovvero non redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.
Si ritiene, che in tutte le ipotesi in cui l’iscrizione al Registro del Coni sia avvenuta in assenza dei requisiti prescritti, all’ente possa essere disconosciuta la qualifica di soggetto sportivo dilettantistico, oltre all’eventuale comminazione delle sanzioni penali per aver dichiarato il falso nell’autocertificazione da trasmettere al Coni.
Al riguardo, si pensi al caso in cui un ente venga iscritto nel Registro del Coni senza che lo statuto abbia una delle forme previste dalla legge (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata): ciò è infatti possibile, poiché è previsto, tra i dati richiesti durante l’iscrizione al Registro, nella parte anagrafica “Dati atto costitutivo” iscrivere un soggetto anche in presenza di una mera “scrittura privata”, ovvero di statuto non redatto sotto forma né di atto pubblico né di scrittura privata autenticata o registrata.
In questa situazione, l’ente sarà in possesso del certificato di iscrizione, ma sarà sprovvisto di uno dei requisiti richiesti dalla legge (art. 148, comma 3, T.U.I.R.) per poter beneficiare di alcune delle agevolazioni fiscali.
Sorge pertanto il dubbio delle modalità con cui possa avvenire il disconoscimento dello status “sportivo dilettantistico” di un ente che, nonostante l’iscrizione al Registro Coni, non sia in possesso dei requisiti richiesti dalla norma:
1) qualora si dovesse riconoscere l’efficacia costitutiva all’iscrizione al Registro, con la conseguente applicabilità automatica delle agevolazioni fiscali, il disconoscimento dello status “sportivo dilettantistico” potrebbe essere operato solo da parte del Coni stesso, mediante la cancellazione dal Registro, come disposta dall’art. 3, comma 6, dell’allegato alla Delibera Coni 1288/2004:
Articolo 3
…
6) Il CONI, attraverso gli uffici preposti, procede tramite verifica “campione”, al controllo della veridicità della dichiarazione di cui al precedente comma disponendo la revoca dell’iscrizione in caso di accertata non veridicità della stessa. Avverso il procedimento di revoca è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI da proporre entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento.
Allegato alla Delibera Coni n. 1288 del 11/11/2004
In questa ipotesi, infatti, si ritiene che l’Ufficio accertatore debba segnalare l’ente al Coni richiedendone la cancellazione dal Registro; in mancanza della quale, ogni addebito dovrà rimanere sospeso.
2) qualora fosse riconosciuta efficacia dichiarativa (e non costitutiva) all’iscrizione al Registro, vi potrebbe essere per l’Amministrazione Finanziaria la possibilità di disconoscere direttamente la qualifica “sportivo dilettantistica” dell’ente, con la conseguente disapplicazione delle agevolazioni fiscali di cui ha goduto l’associazione o la società (sportiva dilettantistica).
5. MANCATA ISCRIZIONE AL REGISTRO, IN PRESENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA: DISAPPLICAZIONE DEL REGIME FISCALE AGEVOLATO?
La situazione è opposta alla precedente: ovvero, ci si chiede se nei confronti dell’associazione o della società sportiva dilettantistica, che presenti tutti i requisiti richiesti dalla legge, possa essere disconosciuta dall’Amministrazione Finanziaria l’applicazione delle agevolazioni fiscali, solo a causa dell’assenza dell’iscrizione nel Registro del Coni.
Anche in questa fattispecie, la risposta dipende dall’efficacia costitutiva – o meno – data all’iscrizione nel Registro Coni:
1) qualora si propenda per il riconoscimento dell’efficacia costitutiva dell’iscrizione al Registro, l’associazione o la società sportiva dilettantistica che non fosse iscritta, si potrebbe vedere negato a priori il proprio status “sportivo dilettantistico” e, di conseguenza, anche l’applicazione delle agevolazioni fiscali;
2) qualora non fosse riconosciuta efficacia costitutiva all’iscrizione al Registro, e l’Amministrazione Finanziaria dovesse disconoscere il regime fiscale di favore, l’ente ben potrebbe far valere davanti al Giudice Tributario il proprio status sportivo dilettantistico.
In questa seconda ipotesi, infatti, l’onere della prova circa la dimostrazione del carattere “sportivo dilettantistico” ricade sull’associazione o società.
Si evidenzia che, qualora l’interprete propendesse per la prima ipotesi, saremmo in presenza di una grave violazione del principio di uguaglianza sostanziale: vi sarebbe una evidente disparità di trattamento fiscale tra due soggetti, uno solo dei quali risulti iscritto al Registro, nonostante ne ricorrano per entrambi i presupposti. Ciò, naturalmente, a meno che non si ritenga l’iscrizione al Registro elemento costitutivo indispensabile, nel qual caso tale uguaglianza di presupposti non si verificherebbe: un soggetto ha tutti i requisiti compresa l’iscrizione, all’altro manca il requisito dell’iscrizione.
6. MODALITA’ DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO (RINVIO ALLE SLIDES)
L’iscrizione è contraddistinta dal rilascio di un codice di identificazione alfanumerico.
Finalità del Registro:
3. Creazione di un’anagrafica delle associazioni e società sportive dilettantistiche che praticano l’attività sportiva organizzata dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e/o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti;
4. Realizzazione del primo gradino di una Banca Dati delle società sportive da implementare successivamente con l’inserimento di informazioni quantitative e qualitative relative ai tesserati ed alle altre figure che gravitano intorno alle associazioni/società.
Funzionamento del Registro:
-associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
-associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
-società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative;
-generale: accessibile a qualunque utente internet e contenente informazioni di base su ciascuna società iscritta: il numero di iscrizione, la sezione di appartenenza, la denominazione completa, la città e la provincia della sede, l’indicazione della FSN o DSA e/o EPS cui l’associazione/società è affiliata;
-analitica: riservata ad utenti selezionati, contenente informazioni più dettagliate tra cui, ad esempio, riferimenti circa la natura dell’Atto Costitutivo/Statuto, estremi eventuali iscrizioni di legge (Registro delle Persone Giuridiche oppure Registro delle Imprese), codice fiscale e/o partita IVA, sede legale (e recapito corrispondenza e domicilio fiscale se diverso dalla sede), legale rappresentante con codice fiscale, indirizzo e recapiti telefonici. Nella parte analitica si terrà traccia, inoltre, di tutte le modificazioni intervenute nella ragione sociale, negli amministratori, nei dati di affiliazione;
g) È necessaria una autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante in ordine al possesso, da parte della società/associazione dei requisiti richiesti dalla legge per l’iscrizione nel registro stesso; si evidenzia che una falsa dichiarazione in sede di autocertificazione, oltre a comportare, in caso di accertamento in merito alla veridicità delle dichiarazioni, la sanzione della cancellazione dal registro, costituisce fattispecie penalmente rilevante.
Polisportive
Per le Polisportive, l’iscrizione deve essere fatta presso ogni singola FSN/DSA e/o EPS per ogni singola disciplina. Uguale procedura deve essere seguita per quanto riguarda le monosportive affiliate a più Enti, per le quali è auspicabile effettuare l’iscrizione presso ogni singolo ente.
Requisiti per l'iscrizione
Possono iscriversi al Registro solo le associazioni e le società sportive dilettantistiche che svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche, e i cui statuti, oltre ai requisiti richiesti dal suddetto art. 90, prevedano l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI e della Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o Disciplina Sportiva Associata (DSA) e/o Ente di Promozione Sportiva (EPS) cui esse sono affiliate.
Condizione preliminare per l’iscrizione è, dunque, l’affiliazione ad una FSN/DSA o ad un EPS, ai quali è attribuita la delega al riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi e statuti).
In ogni caso, il riconoscimento definitivo sarà collegato all’iscrizione al Registro che diventa, a tutti gli effetti, condizione indispensabile per poter godere delle agevolazioni fiscali previste per gli enti sportivi.
Le Federazioni/enti/discipline associate, dopo aver raccolto la consueta documentazione (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica) e verificata la regolarità della stessa, concedono il riconoscimento in via provvisoria. L’inclusione in tale elenco, però, non sostituisce in alcun modo l’iscrizione nel Registro e, pertanto, anche le associazioni /società indicate in elenco sono tenute ad iscriversi secondo la procedura sopra indicata.
Il riconoscimento definitivo avverrà solo con l’iscrizione nel Registro.
Requisito essenziale per l’iscrizione nel Registro è che il proprio statuto sia conforme alle disposizioni del citato art. 90, co, 17, 18 e 18-bis Legge 289/2002 e, ovviamente, agli Statuti delle FSN/DSA/EPS di appartenenza in quanto il rifiuto dell’affiliazione o del rinnovo dell’affiliazione da parte delle FSN/DSA/EPS per mancanza dei requisiti richiesti implica, come sopra segnalato, l’impossibilità di accedere all’iscrizione al Registro.
Si consiglia inoltre di verificare presso le FSN/DSA/EPS di appartenenza l’esistenza di eventuali ulteriori clausole statutarie richieste dagli stessi per l’affiliazione che, si ripete, rappresenta una condizione necessaria per l’iscrizione nel Registro.
Procedura per l'iscrizione
La richiesta di iscrizione al Registro è presentata utilizzando la modulistica on line ed avviene in via telematica, sia il collegamento internet che l’indirizzo di posta elettronica potranno essere messi a disposizione anche da terzi (dirigenti, soci, consulenti etc.)
Le associazioni/società si collegano al sito del CONI e superata una prima fase di identificazione, in seguito alla quale ricevono una chiave di accesso, accedono al “proprio” modulo di iscrizione con alcuni campi già compilati.
Completato l’inserimento delle informazioni richieste (e/o modifica dei campi precompilati) l’associazione/società scarica e stampa l’autocertificazione, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e presentata ai Comitati Provinciali territorialmente competenti con consegna diretta o inviata per posta, insieme alla fotocopia del documento d’identità (del legale rappresentante), entro 5 giorni dalla compilazione del modulo on line.
Successivamente, il Comitato Provinciale CONI che riceve l’autocertificazione accede al sistema di gestione ed appone il visto di convalida alla iscrizione della associazione/società: a questo punto l’ente può stampare il certificato di iscrizione al registro, che riporta anche la data di scadenza dell’affiliazione.
Variazioni successive e rinnovi.
Le associazioni/società iscritte al Registro comunicano con le stesse modalità previste precedentemente tutte le modificazioni intervenute nei propri dati entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
Al termine del periodo di validità dell’iscrizione al Registro, che equivale al periodo di validità di affiliazione nella FSN/DSA/EPS, l’associazione/società è posta in “attesa” fino alla compilazione della richiesta di rinnovo per il quale si prevede analogo iter. In fase di rinnovo, l’autocertificazione, da consegnare al Comitato Provinciale, attesterà la regolarità dell’affiliazione e le eventuali modifiche apportate al Database.
Accertamento e sanzioni.
La veridicità delle dichiarazioni dei dati riportati nel registro sarà verificata dal CONI tramite controlli “a campione”. In caso di verifica della non veridicità dei dati scatterà la sanzione della revoca dell’iscrizione, avverso la quale è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Saranno inoltre cancellate dal registro le società ed associazioni che:
a) ne facciano richiesta:
b) perdano i requisiti per l’iscrizione;
c) non comunichino le variazioni intervenute nei propri dati entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.